Se un giudice investito di una domanda in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di un minore non è competente a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, occorre anzitutto verificare se detto giudice sia competente a pronunciarsi ad altro titolo in forza del Regolamento 4/2009, che non consente al giudice di dichiarare la propria incompetenza, come lo consente in materia di responsabilità genitoriale l’art. 15 del Reg. 2201/2003.
È quanto filtra dall’ordinanza delle Sezioni Unite, la n. 16288/2023, depositata lo scorso 8 giugno.
Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 del Reg. n. 2201/2003, per “residenza abituale” della parte deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto unionale, ai fini dell’identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda.
Secondo la Cassazione, alla luce del Reg. 4/2009, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento dei figli minori non è condizionata dal fatto che i medesimi, al momento dell'introduzione del giudizio, erano residenti con la madre in Scozia, né dal fatto che avanti ad un tribunale scozzese sia stato introdotto il giudizio vertente sulla responsabilità genitoriale.
