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AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI MINORI SIN DALLA SEDE PRESIDENZIALE SE IL PADRE NON SI COSTITUISCE

15 giugno 2023

News Regionale - Marche ,

“L’affidamento esclusivo dei figli, ai sensi dell’art. 337 quater c.c., costituisce regime eccezionale di esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, consentito esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse del minore. […] Dunque l’affidamento esclusivo deve essere particolarmente motivato da circostanze concrete e concordanti in relazione non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed alla corrispondente idoneità educativa dell’altro, con violazioni gravi e manifeste dei doveri posti a carico del genitore dell’art. 147 c.c. […]. In particolare, il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli, in assenza di contestazione sul punto da parte del convenuto, non costituitosi in giudizio rappresenta circostanza idonea, allo stato, a determinare, in conformità all’orientamento consolidato dalla giurisprudenza (cfr. Trib. Ancona Sez. I, 07.03.2022 n. 324), l’opportunità di statuire, in via provvisoria ed urgente, il regime di affidamento esclusivo dei figli alla madre, cui consegue l’assegnazione della casa familiare in conformità al disposto dell’art. 337 septies c.c.”.

Tribunale Ordinario di Urbino, Presidente dott. Massimo Di Patria, provvedimento del 14.06.2023