Reato di stalking e relazione affettiva: la verifica in concreto ai fini dell’aggravante ex art. 612 bis comma 2 c.p.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all' art. 612-bis , comma secondo, cod. pen., sebbene il concetto di "relazione affettiva" tra autore del reato e vittima - che fonda la ragione di aggravamento del disvalore della condotta e, conseguentemente, della sanzione - non debba intendersi necessariamente soltanto come "stabile condivisione della vita comune", tuttavia detto concetto evoca, quantomeno, un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, poiché è proprio l'abuso o l'approfittamento di tale legame di fiducia a costituire fondamento della ratio normativa.
Cass. pen., Sez. V, 02/03/2023, n. 21641, OneLegale e in Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer 2023
