La quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri previsti per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad una funzione perequativa.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 15229/2023.
Il provvedimento, emanato dalla prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 30 maggio.
Spetta al giudice di merito , chiariscono i giudici di piazza Cavour, verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio.
La valutazione sulla effettiva congruità della commisurazione della quota delle stesse con le capacità reddituali del genitore che prospetti la propria incapacità alle maggiori spese connesse alla frequenza dell’università privata va fatta in concreto.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte , non si è ritenuta giustificata la divisione a metà delle spese straordinarie addossate anche al padre contrario alla scelta dell'Università privata.
