Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, /. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente.
La precisazione è a firma della Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 13316/2023. Il provvedimento, emanato dalla prima sezione civile della Suprema Corte, è stato depositato lo scorso 16 maggio.
Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour, la moglie era andata in pensione per una propria scelta all'età di quarantuno anni, aveva venduto un immobile di elevato valore e, al momento del matrimonio, il marito già gestiva uno studio notarile ottimamente avviato.
Alla luce di tali argomentazioni, conclude il Collegio, non poteva parlarsi di contributo dato alla formazione del patrimonio familiare.
