La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (salvi i casi eccezionalmente previsti dall'articolo 560 secondo e terzo comma cod. proc. civ. per la riduzione dei legati e delle donazioni), senza che si possa procedere alla imputazione del valore dei beni, che è facoltà prevista per la sola collazione nel diverso ambito della divisione ereditaria.
Tale principio trova fondamento giuridico nella natura della legittima, che è una quota di eredità, cosicché la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni poste in essere dal de cuius attribuisce al legittimario la qualità di erede. Il legittimario, pertanto, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro.
Peraltro, quando - come nel caso di specie - la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. La partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge, in particolare dagli articoli 537 e segg. cod. civ. (la metà; un terzo; un quarto; etc.).
Pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, è tenuto a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario.
• Tribunale Torino, Sezione II, sentenza 23 marzo 2023, n. 1277 – Pres. Chiavazza, Giudice rel. Gambacorta
