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Mantenimento dei figli, l'obbligo grava sugli ascendenti qualora il reddito di un solo genitore sia inadeguato

25 maggio 2023

News Regionale - Sicilia ,


L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 13345/2023.

Il provvedimento, a firma della prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 16 maggio.

Nel caso esaminato dal Collegio di piazza Cavour , sussistevano i presupposti per ritenere sussistente l'obbligo degli ascendenti, in ragione della complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti .

Più precisamente , il comportamento del padre risultava non solo elusivo, ma anche doloso, posto che era stato condannato in sede penale .

Il soggetto, invero, restando di fatto irreperibile, era venuto meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli di cura, educazione ed istruzione che di conseguenza gravavano per intero sulla madre, capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento dei minori.

Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli (Cass. n. 10419 del 02/05/2018).