Il legittimario che intende rinunciare all’eredità ha il diritto di ritenere le donazioni: lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 12813/2023.
Il provvedimento è stato depositato lo scorso 11 maggio.
A fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso per l’assenza di una valida procura speciale, le questioni poste dai motivi di ricorso sono apparse ai giudici di piazza Cavour di particolare importanza, attesa anche l'assenza di specifici precedenti sul punto.
La Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: "ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure rapraesentationis."
