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L'assoluzione dai maltrattamenti non fa venir meno la condanna per la violazione dei divieti da "codice rosso"

22 maggio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La Cassazione conferma la legittimità della condanna per violazione dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa anche in caso di assoluzione dal reato che aveva costituito il presupposto della misura cautelare non custodiale adottata per reati connotati da violenza di genere. In via generale, la violazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria non diventa una condotta neutrale solo perché vi è stata assoluzione dal reato presupposto.

La fattispecie penale prevista dall'articolo 387 bis del Codice tutela, infatti, non solo la vittima preservata dalla misura cautelare, ma anche la corretta esecuzione di ordini delle autorità.

Mediante sentenza n. 19442/2023, depositata lo scorso 9 maggio, è stato respinto il motivo con cui il ricorrente assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia alla presenza di minori contestava la conferma della condanna per mancato rispetto del divieto di avvicinamento della persona offesa, adottato dal giudice a seguito della querela della moglie dell'imputato, poi definita in giudizio non attendibile al punto di determinare l'assoluzione del marito.

Il ricorrente, precisamente, chiedeva di sollevare la questione pregiudiziale di legittimità costituzionale dell'articolo 387 bis del Codice penale, dove non esclude la punibilità in caso il reato presupposto alla misura restrittiva violata venga meno per qualsiasi causa. E a maggior ragione in caso di assoluzione. La risposta negativa viene formulata dalla Cassazione in maniera stringata, nella quale si rileva che la norma incriminatrice scatta per il fatto di aver disatteso l'ordine auotoritativo.

L'ordine violato nel caso specifico corrispondeva a quelle forme di misure cautelari e precautelari poste a tutela di vittime che si presuppone siano state oggetto di violenza di genere.