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L’esclusione della punibilità prevista dall’art. 649 cod. pen. non si estende alla convivenza more uxorio

18 maggio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'articolo 649 del codice penale non si estende alla convivenza more uxorio.

Lo ha statuito la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 19663/2023.

Il provvedimento, emesso dalla seconda sezione penale, è stato depositato lo scorso 10 maggio.

L'art. 574 ter del codice penale prevede che, agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si intenda riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Parallelamente, si legge nel provvedimento, si è introdotto il comma 1-bis dell'art. 649, in base al quale la causa di non punibilità opera anche nei confronti di chi ha commesso alcuno dei fatti di cui al Titolo XIII, Libro II, in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Tale duplice, contestuale, intervento, concludono i giudici di piazza Cavour, rende palese l'intento del legislatore di attribuire rilievo, ai fini dell'operatività della causa di esclusione della punibilità che interessa, all'esistenza di una convivenza qualificata, differenziandola rispetto a quella more uxorio.