Ai fini della concessione di colloqui visivi del detenuto con congiunti o con persone conviventi, non è richiesta la deduzione di particolari e fondate ragioni giustificative degli incontri.
Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 18778/2023.
Il provvedimento, emanato dalla prima sezione penale della Suprema Corte, è stato depositato lo scorso 4 maggio.
Tale requisito, argomentano i giudici di piazza Cavour, è previsto soltanto nella ipotesi di colloqui con soggetti non legati al detenuto da vincoli di parentela o di convivenza.
Nel caso in esame, un genitore detenuto richiedeva il diritto di avere colloqui con i figli, seppur di pochi mesi di vita.
La Cassazione ha accolto la richiesta, statuendo quanto sopra citato.
