Obbligo di audizione della famiglia collocataria ai sensi dell’art. 5 della L. 184/1983 - ambito di applicazione nel giudizio d’appello
In tema di adozione di minori di età, l'art. 5, comma 1, ultimo periodo l. n. 184 del 1983, il quale prevede l'obbligo di audizione della famiglia collocataria, trova applicazione anche in grado di appello ove l'adempimento ivi previsto sia stato omesso dal tribunale per i minorenni in prime cure, altrimenti spettando al giudice dei gradi successivi di verificare se l'incombente debba essere rinnovato, in presenza di ulteriori, fondate e sopraggiunte ragioni evidenziate dalle parti, oppure se le dichiarazioni già rese dall'affidatario o dalla famiglia collocataria, completate dalle relazioni dei servizi sociali, possano essere ritenute esaustive senza necessitare di aggiornamenti.
Corte di Cassazione, sent. 4 maggio 2023 n. 11682, in Diritto&Giustizia 2023
