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Rassegna giurisprudenza Toscana a cura di Avv. Sandra Albertini, Corte d’Appello, Firenze 2 dicembre 2022 – 3 febbraio 2023

8 maggio 2023

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Rassegna giurisprudenza Toscana a cura di Avv. Sandra Albertini


Corte d’Appello, Firenze 2 dicembre 2022 – 3 febbraio 2023

Figli nati fuori dal matrimonio – attribuzione del cognome – riconoscimento paterno successivo a quello materno – richiesta di anteposizione del cognome paterno a quello materno – rigetto per carenza di interesse del minore.

Equiparazione processuale delle controversie relative a figli nati fuori dal matrimonio ai procedimenti di separazione e divorzio con figli minori - natura del provvedimento emesso all’esito del procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. – decisione con sentenza.

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Ai sensi dell’art. 262 c.c. “il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre […]”. La sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022 ha riconosciuto pari rilievo ad entrambe le figure genitoriali anche ai fini dell’attribuzione del cognome. Non vi è dunque ragione, in mancanza di elementi di fatto tali da far ritenere che il cognome del padre anteposto a quello della madre corrisponda maggiormente all’interesse dei minori, per anteporre il cognome paterno rispetto a quello materno quando il riconoscimento del padre, come nella fattispecie, sia successivo. La riforma sulla filiazione introdotta dal D.L.vo n. 154/2013, oltre a introdurre una sostanziale parificazione sul piano sostanziale dei figli minori nati nel o fuori al matrimonio, ha comportato significativi risvolti processuali assimilando i procedimenti ex art 337 bis c.c. a quelli di separazione e divorzio. Il provvedimento emesso all’esito di un procedimento relativo a figli non matrimoniali ha natura di sentenza presentando i requisiti della decisorietà, in quanto risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile -rebus sic stantibus - a quella del giudicato. È assoggettato dunque ai termini stabiliti per l’appello ed è ricorribile per cassazione. Per questa ragione la decisione viene assunta dalla Corte con sentenza e non con decreto.

Il Tribunale di Lucca, con decreto emesso in data 26 luglio 2022, affronta la questione della attribuzione del cognome a figli minori nati fuori dal matrimonio in caso di conflitto sul punto tra i genitori.

Il procedimento trae origine da un ricorso proposto dal padre ex art. 337 bis e ss. c.c. per ottenere provvedimenti in ordine ad affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e veder anteposto, nel doppio cognome dei figli, il proprio rispetto a quello materno.

I figli invero erano stati riconosciuti inizialmente solo dalla madre. Successivamente, i genitori si erano recati presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei minori per il riconoscimento dei figli anche da parte del padre.

Nelle more del giudizio le parti si accordavano sul regime di affidamento, frequentazione e mantenimento dei figli minori, ma non sulla attribuzione del cognome degli stessi.

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Il Tribunale di Lucca recepiva, dunque, gli accordi dei genitori e rigettava la domanda del padre confermando l’attribuzione del doppio cognome con anteposizione di quello materno su quello paterno. Rilevava in effetti che dalle allegazioni delle parti non erano emerse ragioni tali da far ritenere che “l’attribuzione del cognome del padre anteponendolo a quello della madre sia maggiormente conforme all’interesse dei minori […] anche alla luce del più recente orientamento della Corte Costituzionale sent. N. 131/2022 che riconosce, anche ai fini della attribuzione del cognome, un paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali […]”.

Contro detta pronuncia, il padre proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Firenze lamentando che la madre - con la quale la relazione era terminata durante la gravidanza - non gli aveva consentito di partecipare al parto e al momento della nascita non aveva dichiarato la paternità dei minori, con conseguente attribuzione ai figli prima del solo cognome materno e successivamente - a seguito del riconoscimento anche da parte del padre - del doppio cognome con anteposizione di quello materno su quello paterno. La madre contestava la narrativa del reclamo e precisava che in ogni caso le parti in occasione del riconoscimento dei figli da parte del padre, di comune accordo, avevano deciso sull’anteposizione del cognome della madre.


La Corte di Appello di Firenze ha confermato il decreto del Tribunale di Lucca e ha dunque rigettato il reclamo.


In particolare la Corte, facendo proprie le motivazioni del Tribunale, ha richiamato la disciplina di cui all’art. 262 c.c. e ha precisato come il padre in sede di riconoscimento in realtà avesse espresso preferenza in accordo con la madre “[…] a che il figlio riconosciuto assuma il cognome del padre in aggiunta a quello della madre”. A fronte di tale evidenza documentale, il padre non aveva preso una specifica posizione, limitandosi a reiterare la difesa secondo la quale la madre lo avrebbe escluso dalla possibilità di assistere al parto e conseguentemente di essere presente al momento della registrazione della nascita, circostanza del tutto irrilevante ai fini della decisione.

Nell’occasione la Corte, richiamando storiche sentenze della Suprema Corte, ha affrontato la rilevante questione circa la natura del provvedimento emesso all’esito dei procedimenti ex art. 337 bis e ss. c.c. e, ritenuta da equipararsi anche processualmente la disciplina delle controversie relative ai figli nati fuori dal matrimonio a quella dei procedimenti di separazione personale e divorzio, nei quali vengono dettati analoghi provvedimenti per i figli nati nel matrimonio, ha fatto assumere, anche formalmente, alla decisione la veste di “sentenza”.