In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per poter configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico, esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
La sottolineatura giunge dal Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, all’interno della sentenza n. 878/2023. Il provvedimento (Pres. Di Marco, Giud. rel. est. Monteleone) è dello scorso 23 febbraio.
La relativa prova, si legge nella sentenza, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.
Grava su chi agisce l'onere di provare i fatti principali, essenziali e decisivi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore e sulle decisioni di quest'ultimo nel manifestare le proprie volontà.
• Tribunale Palermo, Sez. II, sentenza, 23 febbraio 2023, n. 878 – Pres. Di Marco, Giud. rel. est. Monteleone
