Assegno di reversibilità e assegno divorzile: inefficaci eventuali accordi tra le parti
"L'intreccio di interessi patrimoniali eterogenei riconducibili al titolare dell'assegno pensionistico, al titolare dell'assegno divorzile, agli istituti o alle casse previdenziali, e anche all'eventuale altro coniuge superstite, consiglia il necessario accertamento giudiziale della titolarità o meno in capo all'ex coniuge dell'assegno divorzile, come requisito imprescindibile per la liquidazione dell'assegno pensionistico di reversibilità, senza che siano sufficienti meri accordi o intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale"
Cass. civile, Sez. I, ordinanza 18.04.2023, n. 10291, Altalex
