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Il venir meno dell’assegnazione della casa familiare non comporta la revisione dell’assegno

26 aprile 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 9500/2023. Il provvedimento è stato depositato dalla prima sezione civile, lo scorso 6 aprile.

Come è noto, l’assegnazione della casa familiare in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell’interesse prioritario dei figli minorenni o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con uno dei genitori. In particolare, si traduce nell’interesse di questi a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da conservare le abitudini di vita e le relazioni sociali radicatesi in tale ambiente.

A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori

La revoca dell’assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno, argomentano i giudici di piazza Cavour, non giustifica un immediato aumento dell’assegno in quanto si tratta di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.