La detenzione in regime differenziato non esclude, in via di principio, che il ristretto possa essere autorizzato ad avere colloqui con altro detenuto, incluso nel medesimo circuito, legato al primo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire scambi di comunicazioni idonei a generare pericolo per la sicurezza interna degli istituti o per la sicurezza pubblica.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 15172/2023. Il provvedimento, emanato dalla Prima sezione penale, è stato depositato lo scorso 11 aprile.
In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen.L. 26/07/1975, n. 354, argomentano i giudici di piazza Cavour, ai fini dell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia.
