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La sopravvenienza e la prova di fatti nuovi giustifica la revisione delle condizioni di divorzio

14 aprile 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

I fatti pregressi e le ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza di divorzio non rilevano ai fini della successiva revisione dell'assegno divorzile.

Ciò in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile: ai sensi dell'art. 9 della Legge 898/1970, le pronunce sono suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi e provati dalle parti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 6151/2023, depositata lo scorso 1° marzo.

Il giudice, si legge nel provvedimento, deve valutare tali fatti alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 onde verificare se, ed in che misura, questi abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale reso dalla sentenza di divorzio.