Il giudice è chiamato ad assumere la prospettiva di genere come metodo interpretativo riconoscendo che i reati di "violenza di genere", o per ragioni di genere, sono così definiti dallo stesso legislatore, oltre che da tutte le fonti sovranazionali, perché colpiscono quasi esclusivamente le donne e le bambine, proprio per essere tali, e sono commessi dagli uomini per affermare dominazione e controllo.
Questo avviene quando l'appartenenza "di genere", intesa come costruzione culturale che assegna determinati attributi sociali alle persone in funzione del loro sesso biologico, costituisce la ragione stessa del fatto-reato. Prescindere dall’appartenenza di genere, da parte dell'interprete, non consentirebbe il corretto inquadramento della fattispecie.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14247/2023. Il provvedimento, della sesta sezione penale, è stato depositato lo scorso 4 aprile.
Quando la violenza si consuma nell'ambito di una coppia costituita da un uomo e da una donna, come nel caso in esame, o nell'ambito familiare (figlio verso madre, fratello verso sorella, padre verso figlia, ecc.) non c'è alcuna "ideologia di genere", ma viene adottata la prospettiva di genere nei termini indicati dalle fonti sovranazionali.
