Con un recente provvedimento, l’ordinanza n. 8413/2023, la Suprema Corte torna ad occuparsi di amministrazione di sostegno. Nello specifico, nel provvedimento depositato lo scorso 23 marzo si ribadisce come l’istituto in questione non possa privare il beneficiario della libertà di autodeterminazione.
Nell'ipotesi in cui l'interessato, nel pieno delle sue capacità intellettive, rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore di sostegno e la sua protezione sia già di fatto assicurata spontaneamente dai familiari o tramite un sistema di deleghe, il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione ove difetti il rischio di una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e della dignità personale dell'interessato.
I giudici di piazza Cavour confermano il noto principio secondo il quale l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, uno strumento di assistenza che ne scarifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. La misura, pur non esigendo una vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque il riscontro di una condizione di menomata capacità che non consenta alla persona di provvedere ai propri interessi, per cui non può essere disposta nei confronti di chi si trova nella piena capacità di autodeterminarsi anche se in condizioni di menomazione fisica. Il ricorso all'istituto in siffatte circostanze implicherebbe una ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona e una lesione del principio di autodeterminazione che è diritto fondamentale dell'individuo. L'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, conformemente a quanto disposto nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate con strumenti diversi, quali un sistema di deleghe o di una adeguata rete familiare.
D'altro canto in virtù di quanto previsto dall'art. 408 c.c. che ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno, la tutela del beneficiario deve essere disposta in modo tale da non ledere la sua dignità personale, conservandogli il più possibile la capacità di agire e tendo conto della volontà contraria all'attivazione della misura proveniente comunque da una persona pienamente lucida.
