...

Necessaria la sopravvenienza di fatti nuovi per la modifica delle condizioni di divorzio

31 marzo 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della Legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della Legge n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi.

La rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa, in virtù della regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 6639/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 6 marzo.

L'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile, argomentano i giudici di piazza Cavour, non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.