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Separazione, il padre non deve risarcire le figlie per il suo allontanamento brusco da casa se non è dovuto alla volontà di interrompere i rapporti

28 marzo 2023

News Regionale - Sicilia ,

Il padre non risarcisce le figlie per il suo brusco allontanamento da casa se questo non è dovuto alla volontà di rompere i rapporti con loro ma alla difficoltà di trovare un'intesa con le ragazze adolescenti a causa dei caratteri incompatibili.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione I civile, mediante ordinanza n.8283 dello scorso 23 marzo 2023.

A seguito di separazione consensuale, omologata nel mese di giugno 2010, un signore adiva il Tribunale di Roma per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 30 settembre 2013. Contestualmente chiedeva che nessun onere di mantenimento venisse disposto a favore della signora a favore della quale in sede di separazione era stato stabilito l'importo di euro 4.000,00, nonché la determinazione del mantenimento delle figlie nell'importo complessivo di euro 6.000,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.

La signora, costituitasi in giudizio, chiedeva un assegno divorzile per un importo complessivo di euro 8.000,00 mensili e che il mantenimento della prole fosse dichiarato per una somma pari ad euro 6.000,00 mensili oltre spese straordinarie per ognuna delle figlie, nonché che fosse mantenuto l'obbligo per l'ex marito di provvedere al pagamento dello stipendio di una collaboratrice domestica (per euro 1200,00) e di una persona di fiducia per accompagnare le figlie a scuola (per euro 600,00). La signora, inoltre, chiedeva la condanna dell'ex marito al risarcimento dei danni causati alle figlie per il suo repentino allontanamento dalle medesime ai sensi dell'art. 709 ter, del codice di procedura civile.

Con il primo motivo di ricorso in Cassazione la signora intende censurare la sentenza d'appello, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 709 ter, cod. proc. civ. per aver rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni in ragione della ritenuta non volontarietà della condotta di interruzione totale dei rapporti di frequentazione con le due figlie.

Secondo la ricorrente era stata erroneamente esclusa la responsabilità del padre, mentre essa doveva essere ritenuta a prescindere dall'elemento soggettivo, dovendo rilevare di per sé il mancato adempimento degli obblighi posti in capo ai coniugi, nel caso di specie rimasti inadempiuti dal controricorrente relativamente al diritto di visita. Il secondo ed il terzo motivo sono volti a censurare il medesimo capo della sentenza relativo al rigetto della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ. per aver il giudice omesso l'esame di fatti rilevanti oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ..

Si sottolinea come il giudice del merito non abbia correttamente valutato né dato conto in motivazione dei risultati dell'audizione delle figlie, avvenuta in data 29 ottobre 2014, né, tantomeno, delle e-mail prodotte nel corso del giudizio d'appello, circostanze che sarebbero in grado di dimostrare il mancato adempimento degli obblighi posti in capo al padre in sede di separazione, per intenzionalità a lui imputabile. I tre motivi, essendo volti a censurare il medesimo capo della pronuncia impugnata, devono essere esaminati congiuntamente. Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter sono suscettibili di essere applicate dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali e un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata (così Cass.16980/2018; id. 37899/2022).

Nel caso di specie, si legge nel provvedimento, il giudice ha ritenuto, alla stregua di quanto allegato in atti ed emerso in sede di ascolto delle figlie, che nella condotta rappresentata non siano ravvisabili inadempienze inquadrabili come comportamenti volontari di allontanamento del padre nei confronti delle figlie al fine di danneggiarle o di pregiudicarne l'interesse, quanto, piuttosto, difficoltà relazionali dovute a differenze caratteriali, acuite dall'età adolescenziale delle figlie.

Ciò posto, argomentano i giudici di piazza Cavour, non vi è stata da parte del giudice del merito un'errata interpretazione dell'art. 709 ter sotto il profilo della erronea statuizione della necessaria natura soggettiva, piuttosto che meramente oggettiva, della condotta inadempiente, ma una qualificazione complessiva della condotta del padre rispetto alla funzione genitoriale che ha portato il giudice d'appello ad escludere la sussistenza de presupposti dell’invocata sanzione risarcitoria. Le censure rilevate dalla ricorrente vengono considerate infondate alla luce della recentissima giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n.32914/2022 hanno affermato il principio secondo cui "In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica". Nel caso di specie è pacifico che l'assegno divorzile non sia destinato a soddisfare esigenze assistenziali della signora, non potendosi ricadere in una delle due eccezioni di irripetibilità della debenza ed è altrettanto pacifico che non vi sia stata una rivalutazione ex tunc delle condizioni patrimoniali del padre. Pertanto nel caso di specie opera il principio della condictio indebiti con conseguente ripetibilità delle somme versate a titolo di assegno divorzile. In conclusione, il ricorso della signora è stato rigettato.