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Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità

27 marzo 2023

Presidenza AIAF ,

Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità. Nel caso siano contemporanei, dunque, interviene la sospensione pregiudiziale. Lo hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n.8268/2023 dello scorso 23 marzo.

La contemporanea pendenza dell'azione di disconoscimento della paternità e di quella di dichiarazione giudiziale di paternità comportano la sospensione della seconda domanda in quanto la prima è pregiudiziale. Le sezioni Unite civili della Cassazione hanno escluso che i due procedimenti possano essere cumulati e quindi decisi unitamente davanti al medesimo giudice.

La questione analizzata atteneva all'accertamento dei rapporti tra l'azione di disconoscimento della paternità (azione con cui si contesta lo status di figlio) e quella di dichiarazione giudiziale di genitorialità (azione che tende a conseguire lo status di figlio), con specifico riferimento ai profili processuali. Il tutto in relazione ad una decisione resa dal Tribunale di Roma nel 2018, passata in giudicato, di inammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, non essendo stata ancora definita la causa, pendente, di demolizione del pregresso status.

La richiesta viene considerata ammissibile, ai sensi dell'art. 363 c.p.c.

Nonostante la riforma della filiazione, argomentano le SS.UU., è stata mantenuta, per quanto riguarda l'attribuzione dello stato di figlio, la distinzione tra filiazione all'interno e al di fuori del matrimonio.

Questa Corte, si legge nella lunga sentenza di ben 47 pagine, ha da tempo affermato che il padre biologico, interessato a contestare la paternità legittima, non è legittimato al promovimento dell'azione di disconoscimento della paternità (riservato dall'art. 244 c.c. esclusivamente alla madre, al marito, al figlio o, in caso di minore età, al curatore speciale su istanza del figlio che abbia compiuto 14 anni o su istanza del pubblico ministero, se di età inferiore), né ad intervenire nel relativo procedimento né a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza che ha deciso sul disconoscimento (Cass. n. 4035/1995; Cass. n. 487/2014 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 244 c.c., 395, n. 1, e 404 c.p.c., nella parte in cui limitano la proponibilità dell'opposizione di terzo o l'intervento del soggetto indicato come padre naturale, o dei suoi eredi, nel giudizio di disconoscimento di paternità, promosso da colui che solo all'esito del positivo esperimento di tale azione potrà chiedere il riconoscimento di paternità, ritenendo che il pregiudizio fatto valere sia di mero fatto; nello stesso senso anche Cass. n. 13638 del 2013; Cass. n. 18601/2021).

Con riferimento al minore infraquattordicenne, tuttavia, questa Corte, come già rilevato sopra, ha interpretato la norma richiamata riconoscendo comunque al padre biologico il diritto di chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale per promuovere l'azione di disconoscimento (Cass. n. 4020/2017; Cass. n. 27560/2017).

In conclusione, le Sezioni Unite ribadiscono che il giudizio di disconoscimento di paternità va considerato pregiudiziale rispetto a quello in cui si richiede l'accertamento di altra paternità. Nel caso siano contemporanei, pertanto, interviene la sospensione pregiudiziale.