Per le cd. famiglie di fatto non trova applicazione la disciplina delineata dagli artt. 143 e ss. c.c. e dall'art. 144 c.c., relativo alla fissazione della residenza della famiglia, da concordare a cura dei coniugi secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia, dall'art. 146 c.c., che sanziona l'allontanamento dalla residenza familiare di uno dei coniugi senza giusta causa e dall'art. 151, comma 1.
Tale disciplina, come è noto, stabilisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”: nella convivenza di fatto more uxorio la scelta di coabitare è libera e non consegue ad un obbligo giuridico.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 6810/2023, depositata lo scorso 7 marzo.
Invero, argomentano i giudici di piazza Cavour, “in materia di famiglia di fatto non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, la cessazione del rapporto avviene ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti per l'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 155 comma 2 c.c.”. Tale orientamento riprende quanto già stabilito in arresti giurisprudenziali consolidati (Cass. n. 10102/2004).
Inoltre, in tema di assegnazione della casa familiare, l'art. 155-quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole.
