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Con la macchina in sosta impedisce a una donna incinta di effettuare una visita medica, scatta la violenza privata

21 marzo 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Ai fini del perfezionamento della fattispecie normativa della violenza privata, la cui disciplina è prevista dall’art. 610 c.p., l’energia fisica, comunque esercitata, deve essere idonea a coartare la volontà o la libertà di movimento della vittima, determinando una situazione di costrizione psicologica della persona offesa.

Lo ha ribadito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 9957/2023. Il provvedimento in questione è stato depositato lo scorso 9 marzo.

Nel caso di specie, i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato come l’imputato, mediante la propria condotta, avesse impedito alle due parti civili, di cui una donna incinta, di uscire dall’area di parcheggio per un considerevole lasso di tempo di oltre 45 minuti, facendo così saltare una visita medica che la coppia aveva già programmato da tempo.

Secondo la Suprema Corte, dunque, il comportamento tenuto dall’uomo è in grado di determinare la sussistenza della fattispecie disciplinata dall’articolo 610 del codice penale.