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Il diritto reale di abitazione riservato al coniuge superstite non può comprendere due (o più) residenze alternative

17 marzo 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite, non può comprendere due o più residenze alternative. Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 7128/2023. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 10 marzo.

Nel caso in esame, un padre aveva convenuto in giudizio i figli al fine di accertare il proprio diritto di abitazione, ex art. 540, comma 2, c.c., sulla villa di campagna sita a Verona, ovvero in alternativa sull’appartamento di proprietà della coniuge ormai deceduta. I giudici di primo e secondo grado accoglievano il ricorso.

I figli, tuttavia, decidevano di ricorrere in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 540, comma 2, 43, 44, 144, 1021e 1022 c.c., 31-bis disp. att. c.c.,113, comma 1, c.p.c.. Essi, specificamente, rilevano che il padre, dopo aver rinunziato implicitamente al diritto di abitazione sulla casa coniugale, avendo acconsentito alla vendita della stessa, e a due anni dall'apertura della successione, ha richiesto l'assegnazione ex art. 540, comma 2, c.c. della casa-vacanze in oggetto.

La doglianza viene ritenuta dai giudici di piazza Cavour fondata. Per dirimere tale fattispecie, il Collegio ha statuito il seguente principio di diritto: il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio.