La ripartizione delle spese straordinarie per i figli va motivata separatamente rispetto all'assegno di mantenimento. Tale contribuzione, infatti, non presenta una natura perequativa e, dunque, non può appiattirsi su quanto già statuito sulla base della disparità economica per l'assegno. Il chiarimento giunge direttamente dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6933/2023, che ha accolto il ricorso di un padre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato a pagare 1.100,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre all'80% delle spese mediche, scolastiche, sportive ed educative/culturali.
Il provvedimento, emanato dalla Prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 8 marzo.
Per la Suprema Corte la sentenza impugnata, correttamente, aveva ritenuto che la misura dell'assegno periodico stabilita dal Tribunale fosse consona alle possibilità del genitore, "che gode di un reddito maggiore, superiore di due terzi rispetto a quello della moglie, ed alle esigenze dei figli, operando una valutazione sistematica". È, invece, fondata la censura con espresso riferimento alle spese straordinarie, nella parte in cui lamenta una motivazione "apparente o assente".
I giudici di piazza Cavour rilevano che risulta infondato l'assunto del ricorrente secondo cui la corresponsione dell'assegno sarebbe incompatibile con la contribuzione alle spese straordinarie. Si tratta, si legge nel provvedimento, di spese che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario e dunque "non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli". È dunque ragionevole che il giudice le disponga separatamente.
Quanto poi alla ripartizione, esse "non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte" ma "ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore". Tuttavia, prosegue la decisione, va considerato che all'interno di esse possono confluire voci molto diverse. Ed in particolare sono distinguibili: (a) gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie); (b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento.
Ne consegue, si legge nel provvedimento, che la quantificazione della contribuzione straordinaria, "pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione".
Sulla base del quadro delineato nella fattispecie in esame, la decisione impugnata va cassata perché "laddove ha confermato la ripartizione delle spese straordinarie attestata dal Tribunale sulla percentuale dell'80%, non si è fatta carico di motivare, se non con formula di stile, sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie, e, quindi, anche quelle riconducibili nella categoria sub a), siano state poste nella più elevata misura dell'80% a carico del padre - già onerato da un congruo assegno di mantenimento determinato comparando i redditi caratterizzati, peraltro, dal minore rapporto di uno (la madre) a tre (il padre)".
