L'attribuzione al giudice della crisi familiare di ampliati poteri d'ufficio, in ispecie di acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria ivi inclusi i dati dell'archivio dei rapporti finanziari, non fa venir meno l'esigenza della parte interessata di acquisire i documenti al di fuori del giudizio per il tramite dello strumento dell'accesso agli atti; proprio al fine di corroborare istanze sollecitatorie di eventuali ulteriori indagini d'ufficio ovvero di avviare altre iniziative giudiziarie sulla base di elementi specifici e circostanziati di cui abbia acquisito conoscenza all'esito dell'accesso. Sulla base di tali premesse, il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 2842/2023) ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense alla richiesta di accesso del coniuge divorziato agli atti concernenti la posizione dell'ex moglie, finalizzata ad eventuale iniziativa giudiziaria tesa a ridurre ovvero escludere l'assegno divorzile.
Con espresso riferimento ai fatti oggetto della vicenda, durante il procedimento di divorzio all’interno della perizia resa il CTU nominato dal Tribunale aveva accertato condizioni psico-fisiche dell'avvocato astrattamente compatibili con la pensione di invalidità, disciplinata dal regolamento unico della Previdenza Forense ed a quella di inabilità normata dallo stesso regolamento. Sulla base di tali rilievi il ricorrente aveva chiesto alla Cassa di previdenza informazioni e documenti in ordine ad eventuali trattamenti pensionistici dell'Avvocato e aveva anche richiesto di conoscere, ed aver copia, dell'eventuale indennità percepita dalla medesima in ragione della propria inabilità o invalidità al lavoro. Tale istanza veniva, tuttavia, rigettata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, affermando che la presenza di "dati sensibili" nella documentazione in argomento ostava all’accoglimento della richiesta.
Il diritto di accesso, come è noto, va concretamente contemperato con altre esigenze, fra le quali la riservatezza di soggetti terzi. E deve essere esclusa, sempre e comunque, la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla privacy; come pure del diritto alla riservatezza sul diritto di conoscere esattamente il contenuto di atti necessari per tutelare, in giudizio e fuori, una posizione giuridica riconosciuta dall'ordinamento. Il diritto d'accesso, si legge nel provvedimento, qualora sia motivato dalla cura o difesa di propri interessi giuridici, prevale sull'esigenza di privacy del terzo. Pertanto, l'interesse alla riservatezza recede quando l'accesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico nei limiti in cui sia effettivamente necessario. Con norme regolamentari possono prevedersi casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi; segnatamente quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni; benché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve, tuttavia, essere garantito a chi ne fa richiesta l'accesso a quei documenti amministrativi la cui conoscenza appaia indispensabile per curare o difendere i propri interessi giuridici. E nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente necessario, come previsto dalla regolamentazione privacy. Può, dunque, affermarsi che quando entrano in gioco interessi giuridici anche non strettamente giudiziari, l'ostensione deve essere garantita senza limitazioni che non siano imprescindibili.
Quindi, secondo il giudice amministrativo capitolino, nella vicenda in esame l'interesse per cui la parte chiede l'accesso in vista della verifica della eventuale sussistenza di trattamenti pensionistici o di invalidità goduti dall'ex coniuge ai fini di una richiesta di modifica della consistenza dell'assegno divorzile, si rivela senza dubbio tutelato dal nostro ordinamento giuridico. Mentre, al contrario, non è possibile rinvenire in capo al ex coniuge controinteressato una situazione giuridica avente carattere di preminenza o prevalenza, ossia tale da rendere necessaria la compressione ovvero il sacrificio del diritto d'accesso. La qualificazione dei documenti in questione come documenti amministrativi comporta, quindi, la loro piena accessibilità proprio in ragione di tale qualità oggettiva. Ancora, l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio di poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richieste di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile. Segnatamente, nel caso di richiesta di documenti attinenti alla sfera economica, finanziaria o patrimoniale del coniuge o ex coniuge, non vengono in rilievo né dati sensibili quali definiti e tutelati dalla disciplina eurounitaria riferita ad informazioni su origine razziale, opinioni politiche e convinzioni religiose; né dati giudiziari; né dati "super-sensibili".
Trattasi di documentazione, conclude il Tar, da ritenersi visionabile nei casi in cui la relativa conoscenza sia necessaria per la cura e tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
