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L’ascolto del minore va rinnovato in secondo grado, valutando precisamente il fattore tempo

13 marzo 2023

News Regionale - Sicilia ,

Mediante una recente ordinanza, la n. 6503/2023, dello scorso 3 marzo, la Suprema Corte torna a ribadire la necessità di ascoltare la volontà del bambino infradodicenne in materia di affidamento del minore.

Un riferimento ai fatti oggetto della vicenda appare necessario. Quando si celebrò il giudizio di appello il bambino aveva nove anni e la madre, di fronte all'affidamento in via esclusiva al padre, lamentava la mancata audizione del minore da parte dei giudici di secondo grado, che si limitarono a ritenere sufficiente il materiale probatorio acquisito in primo grado.

La Corte d'Appello di Firenze disponeva, dunque, l'affido esclusivo di un minore presso il padre, con il diritto di visita della madre in forma protetta, per una prima fase, poi ove ritenuto possibile dai servizi territoriali, in forma libera. La decisione si fondò sulla ritenuta incapacità genitoriale della madre, che aveva compromesso in tutti i modi la frequentazione del minore con il padre ostacolando le visite, barricando addirittura il bambino in casa, impedendo al minore persino di andare a scuola. La madre, ancora, aveva anche negato l'accesso agli assistenti sociali, denigrando il padre con false denunce di abusi, tutte archiviate. La donna, successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione.

Il primo motivo di ricorso è risultato decisivo: la madre, invero, fonda i propri rilievi sul mancato ascolto della volontà del minore da parte della Corte territoriale, essendo egli capace di discernimento. Tale situazione avrebbe leso il diritto del minore ad essere ascoltato a tutela del suo interesse primario: la madre, inoltre, ha precisato a fortiori che il figlio era già stato ascoltato due anni prima dinanzi al Tribunale, essendo ritenuto capace di discernimento.

Come era stato già statuito in una sentenza del settembre 2021, la n. 23804, in tema di affidamento dei figli minori nell’ambito del procedimento di divorzio, l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito nemmeno dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.

Al riguardo, l'omissione dell'audizione nel giudizio di secondo grado non è stata sanata dal precedente ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, considerato il tempo trascorso in una fase di crescita quale quella dai sette ai nove anni.