Il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento.
Lo ribadisce il Tribunale di Trapani, con recente sentenza n. 5/2023, dello scorso 4 gennaio.
Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
L'affidamento esclusivo con limitazioni, o super esclusivo, estromette completamente un genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale, ferma restando la sua titolarità.
Il Dlgs 28 dicembre 2013 n. 154, attuativo della riforma sullo status unico della filiazione, ha modificato l'affidamento esclusivo, trasformandolo in un istituto più versatile e malleabile rispetto a quello rigido previsto originariamente dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54.
L'affidamento esclusivo può essere richiesto al giudice da ciascuno dei genitori in qualunque momento, allegando la contrarietà all'interesse del figlio dell'affidamento condiviso con l'altro genitore; se accoglie la domanda il giudice lo dispone con provvedimento motivato (articolo 337 quater, comma 1 e 2, cod. civ.). È, quindi, un'opzione residuale, condizionata al ricorrere di circostanze particolari, in cui l'affido condiviso sia pregiudizievole all'interesse del figlio.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli; 2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcol, di sostanze stupefacenti ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Nonostante l'affidamento super-esclusivo, il non affidatario rimane titolare della responsabilità genitoriale che si manifesta come diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio (articolo 316, comma 5, cod. civ.), con facoltà, ai sensi dell'articolo 337 quater, comma 3, cod. civ., di proporre ricorso al giudice «quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse».
• Tribunale Trapani, sentenza 4 gennaio 2023, n. 5 – Pres. Rel. Est. Galazzi
