...

Per le dimissioni durante la gravidanza occorre la convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro

7 marzo 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Con un recente provvedimento, la Corte di Cassazione torna a formulare alcune precisazioni in materia di tutela della maternità. Nello specifico, nell’ordinanza n. 5598/2023, depositata lo scorso 23 febbraio , si fa riferimento all’ art. 55 del D. Lgs. 151/2001 . Questo, al comma 1 stabilisce le condizioni per le dimissioni della lavoratrice in gravidanza oppure entro il periodo di divieto di licenziamento (entro l’anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di adozione o affidamento) . A l comma 2 estende le medesime tutele al lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità . A l comma 4 prevede l’obbligo di convalida, presso il Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, delle dimissioni (e risoluzioni consensuali) presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino (o di accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento).

La specifica ratio , si legge in ordinanza, che sorregge la disposizione dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151 del 2002, è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà .

In altri termini, il legislatore ha inteso evitare che l’estinzione del rapporto di lavoro fosse solo formalmente riconducibile all’iniziativa del lavoratore o della lavoratrice , presumendo che le dimissioni potessero essere influenzate da ragioni collegate alla specifica situazione che induce a privilegiare esigenze di tutela della prole rispetto alla stabilità dell’occupazione lavorativa e che possano essere indotte dal datore di lavoro che approfitti di una peculiare situazione psicologica del dipendente.