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Interruzione del rapporto coniugale, le rate del mutuo sono ripetibili dalla data della separazione

2 marzo 2023

News Regionale - Sicilia ,

In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo.

Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso.

La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è contenuta all’interno di una recente ordinanza, la n. 5385/2023, depositata lo scorso 21 febbraio.

La tematica in questione, vista l’attualità concreta, è stata spesso dibattuta ed oggetto di diversi arresti giurisprudenziali.

Qualora il mutuo sia cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi.

La ripetibilità, concludono i giudici di piazza Cavour, potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate.

Ciò purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento.