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Figli nati fuori dal matrimonio, il diritto al rimborso spese ha natura indennitaria

28 febbraio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Con la sentenza di accertamento della filiazione naturale si dichiara ed attribuisce in capo al figlio uno status che ha efficacia retroattiva, con l'obbligo di rimborsare, pro quota, l'altro genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio.

Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 4145/2023, depositata lo scorso 10 febbraio.

In materia di figli nati fuori del matrimonio, si legge nel provvedimento, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria.

Ciò perché è diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale.

Restano comunque indiscutibili, concludono i giudici di piazza Cavour, le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.