L’imperativo di efficacia e di celerità, sottostante ad una decisione di ritorno di un minore, s’impone anche nell’ambito dell’esecuzione di una siffatta decisione. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-638/22 PPU Rzecznik Praw Dziecka e a. (sospensione della decisione di ritorno). Il provvedimento è stato depositato lo scorso 16 febbraio.
Dal 2022 il codice di procedura civile polacco consente al Procuratore generale, al Difensore civico per i minori e al Difensore civico di ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva che dispone il ritorno di minori, emessa in base alla Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale. Tali autorità non sono tenute a motivare la loro domanda di sospensione, che determina la sospensione dell’esecuzione per un periodo di due mesi. Inoltre, qualora le predette autorità propongano ricorso per cassazione avverso la decisione di ritorno, la sospensione è prorogata di diritto fino alla conclusione del procedimento dinanzi alla Corte suprema. Per di più, anche laddove tale impugnazione fosse respinta, la sospensione potrebbe essere nuovamente ottenuta nell’ambito di un’impugnazione straordinaria.
Nella specie, due minori, nati in Irlanda da genitori polacchi, hanno risieduto dalla nascita in tale Stato membro. Nel corso dell’estate 2021, i minori e la loro madre sono andati in vacanza in Polonia, con il consenso del padre. Nel settembre 2021 la madre ha informato il padre che sarebbe rimasta in modo permanente in quest’ultimo Stato membro, insieme ai figli. Il padre, che non aveva acconsentito ad un siffatto trasferimento permanente, ha proposto dinanzi agli organi giurisdizionali polacchi una domanda di ritorno dei figli. La Corte d’appello di Varsavia ha confermato l’ordinanza del giudice di primo grado, che aveva disposto il ritorno in Irlanda dei due minori in parola.
