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Stalking, non è necessario che il turbamento psichico si verifichi in concreto

24 febbraio 2023

News Regionale - Sicilia ,

La Suprema Corte si pronuncia su una delicata vicenda in materia di diritto penale della famiglia, con un provvedimento che torna a far luce sui presupposti che integrano gli atti persecutori.

Come è noto, la disciplina penale stabilisce che è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all’art. 612-bis c.p., che ha natura di reato di pericolo, non è necessario che il turbamento psichico si verifichi in concreto e, quindi, che la persona offesa si senta, effettivamente, intimidita.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, nella recente sentenza n. 5222/2023.

Il provvedimento è stato depositato lo scorso 6 febbraio.

È sufficiente, si legge nel provvedimento, che la minaccia sia anche solo potenzialmente idonea, secondo un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo da valutarsi.