I rimedi risarcitori e le misure sanzionatorie previste dall’art. 709 ter c.p.c. posti a salvaguardia del superiore interesse del minore per la soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole, consentono al Giudice di ammonire il genitore che disattende il provvedimento che, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone in merito al diritto di visita del figlio minore, ad attenersi alle condizioni stabilite in tale sede dalle parti, traducendosi tale comportamento in una lesione del diritto del minore a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. Posto che tali condotte integrano un grave inadempimento alle regole che attengono all’esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice ha condannato il genitore inadempiente anche al pagamento in favore del figlio di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno subito.
Tribunale di Pesaro, decreto del 08.11.2022, dep. 10.11.2022- Giudice Est. Presidente Dott. D. Storti
