Deve escludersi il mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, salvo si dimostri concretamente l’impossibilità del ragazzo di ottenere un lavoro maggiormente remunerativo. Lo ribadisce la Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 3769/2023, dello scorso 8 febbraio.
Nessun obbligo, quindi per il padre, nonostante l’attività lavorativa del figlio sia solo stagionale e permetta allo stesso di percepire un reddito modesto. Ciò, però, a meno che venga dimostrata l’impossibilità, nonostante l’impegno profuso, di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni. Una ricostruzione dei fatti appare necessaria.
Il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio, ormai maggiorenne, veniva escluso dagli obblighi del padre in sede di modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio. La madre del ragazzo, allora, ricorreva in Cassazione, ritenendo illogico l'aver ritenuto che il figlio avesse raggiunto l'autosufficienza economica nonostante lo stesso svolgesse esclusivamente un'attività lavorativa stagionale, che gli consentiva di ottenere un reddito piuttosto modesto.
La Suprema Corte ha ritenuto, tuttavia, inammissibile il motivo specifico di ricorso, considerando che l'esclusione dell'obbligo si è correttamente fondata anche sulla mancanza di specifiche allegazioni in merito alle effettive possibilità di lavoro del giovane ed all'impegno da lui profuso nella ricerca di un'occupazione più stabile e confacente alle sue aspirazioni. Il collegio di piazza Cavour ha, poi, ribadito il consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale il genitore non cessa dall'obbligo di mantenimento all'automatico raggiungimento dei 18 anni, ma tale dovere permane finché il genitore non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica,
