Ai fini della quota da calcolare per l’assegno di reversibilità, in favore dell’ex moglie e della moglie superstite, il periodo di convivenza prematrimoniale ha un distinto ed autonomo valore giuridico, non una semplice valenza correttiva. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41960, ha respinto il ricorso di una ex moglie divorziata alla quale era stata assegnata, in prima battuta, una quota dell’assegno di reversibilità del 40%, poi ridotta in appello al 25%, mentre il 75% della pensione era stato riconosciuto alla moglie sopravvissuta.
Una decisione contestata dalla prima moglie, che riteneva di avere dalla sua, oltre a redditi inferiori rispetto alla signora arrivata successivamente, anche un periodo più lungo di matrimonio: 20 anni a fronte dei 14 delle seconde nozze. Nel computo effettuato, però, la ricorrente aveva però considerato anche il periodo di separazione, durante il quale la convivenza era cessata, fino alla sentenza definitiva di divorzio.
Diverso il calcolo operato dalla Corte territoriale e condiviso anche dalla Cassazione, all’interno del quale era rientrato anche il lungo periodo vissuto more uxorio in vista del nuovo matrimonio. Dalla documentazione acquisita era risultato, invero, che il primo rapporto coniugale era durato circa 9 anni e mezzo, senza essere preceduto da una convivenza, mentre prima di pronunciare il secondo i due promessi sposi avevano vissuto insieme molti anni, facendo lievitare la durata dell’unione a 24 anni.
La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, sostiene la Cassazione, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.
Ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.
Il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare - ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, e deve tenere conto di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto.
Nella decisione, dunque, influiscono anche l’entità dell’assegno riconosciuto all’ex coniuge e, nel rispetto della finalità solidaristica dell’istituto, anche le singole condizioni economiche delle due signore.
