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Assegno divorzile, tassazione separata per gli emolumenti arretrati riconducibili agli anni precedenti

14 febbraio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Gli assegni periodici corrisposti in ritardo ed in un’unica soluzione, dal coniuge nella misura fissata per ordine del giudice, sono soggetti a tassazione separata, come previsto dall’art. 17 TUIR.

Lo precisa la sezione tributaria della Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 3485/2023. Il provvedimento in questione è stato depositato lo scorso 6 febbraio.

L’art. 17 del TUIR, si legge nell’ordinanza, prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l'anno di imposta dove far tassare i proventi.

A tali proventi da lavoro dipendente sono assimilate anche le somme qualificate dall'art. 10 come oneri deducibili, ove sono infine espressamente individuati gli assegni di mantenimento del coniuge (non dei figli) fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio.

Ne consegue, conclude la sezione tributaria della Suprema Corte, la corretta applicazione della tassazione separata all'assegno.