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Chiede il divorzio ma non si presenta all’udienza presidenziale: le spese processuali sono a suo carico

13 febbraio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

L'obbligo del rimborso delle spese processuali, a prescindere dalla una espressa previsione normativa, trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportarne il carico chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra jus.

Lo precisa la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3051/2023, depositata lo scorso 1° febbraio.

La Suprema Corte ha statuito il seguente principio: “In tema di processo di divorzio, nel caso di mancata comparizione del ricorrente all’udienza presidenziale il giudice legittimamente regola le spese di causa in presenza di una attività difensionale svolta dal legale della parte intimata”.

La Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali, in relazione al giudizio di divorzio instaurato. L'uomo non si era infatti presentato all'udienza presidenziale ex art. 4 l. n. 898/1970 e il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda. La Corte d'Appello riteneva, invece, più corretta una decisione di inefficacia con chiusura del giudizio, confermando comunque la decisione. L'uomo, quindi, ha deciso di ricorrere in Cassazione.

Il Collegio di piazza Cavour ha rigettato il ricorso: la Corte di Appello, si legge nel provvedimento, pur dando effettivamente atto che il giudizio avrebbe dovuto trovare una chiusura nella fase presidenziale con una pronuncia di inefficacia, ha sostenuto che la decisione del primo giudice aveva privato di effetti il ricorso e tutti i provvedimenti che erano stati adottati nella fase presidenziale, confermando quelli adottati nell'ambito del giudizio di separazione. Correttamente, dunque, la pronuncia sulle spese è intervenuta con la chiusura della fase giudiziale.