Attraverso la sentenza n. 748/2023 dello scorso 23 gennaio, il Consiglio di Stato è tornato a far luce sui presupposti per ottenere il provvedimento di ammonimento da parte del Questore nelle vicende di stalking.
Il provvedimento di ammonimento orale, si legge nel provvedimento, disciplinato all'art. 8, D.L. n. 11 del 2009, convertito con l. n. 28/2009, ha natura preventiva e cautelare, essendo primariamente finalizzato a dissuadere dal tenere comportamenti persecutori e prevenire la commissione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante.
In particolare, il provvedimento in questione presuppone non l'acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, di cui all’art. 612-bis c.p., ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare uno stato di "ansia e paura" nella vittima.
Nel caso di specie, l'interessato in più occasioni aveva manifestato nei confronti di una donna atteggiamenti ossessivi e aggressivi dettati da motivi di gelosia, rivolgendole insulti, minacciandola, seguendola e appostandosi nei luoghi da lei abitualmente frequentati. L'episodio più allarmante sarebbe avvenuto il pomeriggio del 9 agosto 2019, quando l’uomo si è recato presso l'abitazione dei genitori dell'ex compagna e avrebbe cominciato a gridare insulti e sferrare calci e pugni contro la porta di ingresso dell'abitazione, ragione per la quale la famiglia è stata costretta a richiedere l'intervento dei Carabinieri.
Nella vicenda in esame, con riguardo all’aspetto dell’ansia e della paura sopra citate, sia la persona offesa che la madre hanno dichiarato che, dopo quanto accaduto, hanno timore di uscire di casa da sole.
