Affinché il requisito del coniugio ai fini dell’idoneità all’adozione internazionale possa essere dichiarato incostituzionale per contrasto con la CEDU, l’ordinanza di rimessione dovrebbe illustrare le ragioni della presunta antinomia tra la disciplina legislativa ed i principi presidiati dalla garanzia convenzionale.
Questo, in sintesi, l’orientamento emergente dalla sentenza n. 252/2021 della Corte Costituzionale.
Appare opportuno contestualizzare la vicenda e i fatti concretamente svoltisi.
Con ordinanza del 26 novembre 2020 il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata e residente in Italia possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere di essere dichiarata idonea all'adozione piena. Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: non fornendo un quadro normativo chiaro in ordine ai diritti riservati alla persona non coniugata e residente in Italia non consentirebbe alla stessa di orientare le proprie scelte in funzione di effetti giuridici prevedibili, determinando così un'interferenza indebita nella sua vita privata.
Il Tribunale per i minorenni di Firenze è chiamato, concretamente, a decidere in ordine al ricorso con cui una cittadina italiana non coniugata chiede di essere dichiarata idonea all'adozione internazionale di un minore straniero.
Il Tribunale rimettente precisa che il dubbio di legittimità costituzionale attiene alla sola adozione “piena”, non essendo opponibile alla ricorrente, quale persona non coniugata, alcuna preclusione all'adozione in casi particolari.
Ad avviso del giudice a quo, il quadro normativo in tema di adozioni monoparentali presenta un elevato grado di incertezza, dovuto a una normativa interna altamente frammentata, capace di incidere negativamente sulla capacità dei singoli di operare scelte legate alla propria vita e di poterne prevedere e programmare le conseguenze giuridiche.
La mancanza di un quadro univoco in materia di accesso al diritto di autodeterminarsi in ordine all'adozione renderebbe estremamente gravosa e incerta la posizione delle persone non coniugate. Ciò determinerebbe un'indebita interferenza nella vita privata, in violazione dell'art. 8 CEDU.
Il giudice a quo ravvisa, pertanto, un contrasto tra l'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e l'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui, non fornendo un quadro normativo chiaro dei diritti riservati alla persona non coniugata residente in Italia, ivi compresa la possibilità di chiedere di essere dichiarata idonea all'adozione piena di un minore straniero, non consentirebbe di orientare le proprie scelte in funzione di effetti giuridici prevedibili, determinando così un'indebita interferenza nella sua vita privata.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.
Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, non vi sarebbe alcuna incertezza in ordine alle possibilità adottive consentite alle persone non coniugate residenti in Italia.
L'Avvocatura generale dello Stato fa rilevare che la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che l'accesso a questa forma di adozione è consentito anche alle persone singole ed alle coppie di fatto.
Alla luce di queste considerazioni, osserva l'Avvocatura generale dello Stato, l'adozione da parte di persona non coniugata è ammissibile (qualora conforme all'interesse del minore) laddove la stessa sia in grado di dimostrare l'esistenza di un legame, di fatto o di diritto, con l'adottando.
Alla luce di questo quadro normativo e della ratio sopra descritta, non vi sarebbe alcuna incertezza nella disciplina, essendo possibile distinguere con chiarezza i casi in cui la domanda di adozione monoparentale potrebbe essere accolta e non sarebbe, dunque, ravvisabile la violazione dell'art. 8 CEDU.
Sotto altro profilo, la difesa dello Stato osserva che, sebbene il Tribunale rimettente abbia censurato l'art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, tuttavia la disciplina oggetto di censura non si ritrova in questa disposizione, bensì negli artt. 6 e 44 della medesima legge, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di accesso all'adozione legittimante e all'adozione nei casi particolari. La mancata censura di tali disposizioni pregiudicherebbe il vaglio di legittimità costituzionale e ne renderebbe frammentario l'esito.
Nel giudizio si è costituita R. B., quale parte ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983.
Secondo la Corte Costituzionale, nel caso in esame, sulla premessa che non sarebbe opponibile alla ricorrente, quale persona non coniugata, alcuna preclusione all'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184 del 1983, il rimettente appunta le proprie censure sulla norma che non consente alle persone non coniugate di accedere all'adozione piena. Il fondamento normativo di questa preclusione è quindi correttamente individuato negli artt. 6 e 29-bis, comma 1, della stessa legge, che prevedono il requisito del coniugio ai fini dell'idoneità all'adozione piena.
Il requisito del coniugio ai fini dell'idoneità all'adozione nazionale è previsto espressamente dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983, cui la disposizione censurata fa integrale richiamo. Il giudice a quo – pur consapevole della simmetrica preclusione derivante dal richiamato art. 6 per l'adozione nazionale – ha limitato le proprie censure al solo art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, ritenendo di essere chiamato a fare applicazione di questa disposizione nel giudizio a quo, instaurato proprio al fine di ottenere l'idoneità all'adozione internazionale.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, è inammissibile per la carente illustrazione delle ragioni di contrasto tra la disposizione censurata e il parametro interposto sovranazionale.
Le rilevate lacune del tessuto argomentativo dell'ordinanza di rimessione, conclude la Corte, determinano l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e ne impediscono la valutazione nel merito.
