Nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, l’audizione del beneficiario appare strumentale alla ratio delle disposizioni in materia.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno della recente ordinanza, la n. 1667/2023, dello scorso 19 gennaio.
Nella controversia in oggetto un padre chiedeva l’interdizione della figlia per infermità mentale; la madre, invece, si opponeva a tale richiesta. Il Tribunale trasmetteva, quindi, gli atti per l’eventuale apertura di un’amministrazione di sostegno al Giudice tutelare.
Dato il conflitto tra i due genitori, veniva nominata come amministratrice di sostegno una dottoressa “professionista qualificata ed esperta della materia”, senza però, l'audizione della beneficiaria, quasi trentenne, in violazione dell'art. 407, comma 2, c.c.
Ed è proprio ciò che sostiene la madre, ricorrendo in Cassazione, sottolineando come sia un adempimento imprescindibile anche quando la misura intervenga a seguito di una revoca di un'interdizione nel corso del cui procedimento il Giudice Istruttore abbia già provveduto all'esame dell'interessato, dovendo il Giudice tutelare valutarne in concreto le condizioni psico-fisiche al fine di emettere un provvedimento adeguato alla persona cui è destinato.
La doglianza viene ritenuta fondata dal Collegio di piazza Cavour. L'art. 407, comma 2, c.c. dispone infatti che il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
