Per ottenere il risarcimento della "perdita subita" ai sensi dell’art. 1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso.
Lo puntualizza la Corte di Cassazione, all’interno di un recente provvedimento, l’ ordinanza n. 1386/2023, depositata lo scorso 18 gennaio.
L'articolo 1223 ripartisce l'obbligo di risarcimento del danno tra il danno emergente e il lucro cessante, che rispettivamente qualifica "perdita subita" e "mancato guadagno" in un collocamento causale immediato e diretto. La ratio, come è ben noto, è di pervenire ad un totale ripianamento della sfera giuridica lesa al danneggiato; il che, tuttavia, non significa esigere una ricostruzione assolutamente identica alla sfera giuridica anteriore al pregiudizio effettuata da parte del danneggiato stesso. Quest'ultimo, infatti, non è tenuto ad attivarsi in tal senso, potendo optare per un ripianamento compiuto direttamente "per equivalente" tramite appunto una pretesa risarcitoria che non è a monte vincolata da un anteriore presupposto di recupero per cui il danneggiato stesso si debba attivare.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte , si legge nel provvedimento, da tempo insegna, a proposito del risarcimento del danno da fatto illecito, che detto risarcimento "ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo stesso e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati" .
Non ha dunque alcun rilievo, a differenza di quel che sostiene la C orte territoriale, il fatto che il de cuius sia stato sostituito con un "costo di rimpiazzo", né tantomeno rileva che i danneggiati abbiano "deciso di interrompere l’attività commerciale".
La Corte d'appello, pertanto, non ha applicato in modo corretto l'articolo 1223 c.c., e così ha erroneamente escluso il danno patrimoniale relativo alla perdita della collaborazione del de cuius all'impresa di famiglia.
In conclusione, argomentano i giudici di piazza Cavour, per ottenere il risarcimento della "perdita subita" ai sensi dell'articolo 1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso.
