I pagamenti delle rate del mutuo cointestato effettuati prima della separazione da uno dei coniugi in via esclusiva non sono ripetibili. I suddetti pagamenti sono riconducibili, infatti, ad un adempimento dell'obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, previsto dall'articolo 143 cod. civ.
Ad affermarlo è la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza n. 1305/2021, puntualizzando che, a seguito della separazione, non sussiste un diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia.
Sulla disciplina in esame diverse sono le pronunce in materia, così come le posizioni assunte dalla dottrina.
La vicenda in analisi era sorta nell'ambito di una controversia tra due coniugi separati relativa all'immobile dove, in costanza di matrimonio, la coppia viveva insieme ai figli. Trasferitosi in altra città assieme a questi ultimi, il marito lasciava l'immobile in comproprietà adibito a casa coniugale alla moglie, salvo in seguito chiedere una indennità per l'occupazione dell'immobile, nonché la ripetizione delle somme versate per il pagamento dei ratei di mutuo anteriormente alla separazione e prelevate dal conto corrente comune, ma esclusivamente alimentato con i propri denari.
Dopo la decisione di primo grado che vedeva il marito prevalere su tutta la linea, la Corte d'appello conferma l'indennità di occupazione e accoglieva il ricorso della moglie in relazione al pagamento delle rate di mutuo.
Tali pagamenti, infatti, come sostenuto dalla donna, sono stati sostenuti «in attuazione dei doveri di cooperazione e assistenza familiare». Vengono, cioè, ricondotti nell’alveo degli obblighi che gravano sui coniugi ex articolo 143 cod. civ., norma per la quale ciascun coniuge è tenuto durante il matrimonio a contribuire alle esigenze della famiglia proporzionalmente alle proprie capacità.
Tali obblighi «possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi».
E tra questi rientra senza dubbio il pagamento del mutuo, essendo l'acquisto della casa una delle primarie necessità della famiglia. Ne consegue, concludono i giudici di secondo grado, che in caso di rottura del vincolo matrimoniale, non si possa certo pretendere un rimborso per quanto speso durante lo svolgimento della vita matrimoniale.
