Interessante vicenda familiare che ha coinvolto un nipote che chiedeva i buoni fruttiferi cointestati al nonno, scomparso da poco. La Cassazione analizza la vicenda, nell’ordinanza n. 1278/2023, depositata lo scorso 17 gennaio.
Poste Italiane negava ad una nipote il rimborso dei buoni fruttiferi, cointestati al defunto nonno, affermando il venir meno della “clausola di pari facoltà di ritiro” e condizionando la riscossione alla presentazione di dichiarazione di successione oltre che al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli eredi.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di condanna della convenuta a rimborsare quanto richiesto dall'attrice. La Corte d'Appello romana, invece, rigettava la domanda oggetto di causa, riformando la pronuncia di primo grado.
La controversia, dunque, arriva in Cassazione dove viene ricordato che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola pari facoltà di rimborso, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.
Inoltre, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza.
