La Corte di Cassazione, mediante l’ordinanza n. 1482/2023, dello scorso 18 gennaio, torna a far luce sulla questione relativa alla revoca del contributo ai fini del mantenimento. La tematica è stata, per la verità, parecchio analizzata nel corso di diversi arresti giurisprudenziali.
La natura perequativo-compensativa, discendente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, può condurre al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Nel caso esaminato dal Collegio di piazza Cavour, decisiva ai fini della revoca del contributo al mantenimento la constatazione che la ex moglie aveva la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa ma che la stessa, sulla base delle risultanze del conto corrente e dalle spese sostenute, anche voluttuarie, disponesse di redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell'abitazione presa in locazione.
Anche la statuizione di revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne trova fondamento, si legge nel provvedimento, oltre che sul rifiuto di quest'ultimo di lavorare con il padre, sull'ulteriore ratio decidendi, costituita dalla occupazione lavorativa, sia pur saltuaria, del figlio con il compagno della madre.
