Uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al titolare di un permesso unico per il fatto che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non nel suo territorio, bensì in un Paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano.
La sottolineatura giunge direttamente dalla Suprema Corte, che ha espresso il principio in questione all’interno dell’ordinanza n. 1425/2023, depositata lo scorso 18 gennaio.
Con sentenza pubblicata il 6 novembre 2017 con il numero 772/2017, la Corte d'appello di Torino, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Alessandria, ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS, che aveva negato l'assegno per il nucleo familiare ad un signore con riferimento alla moglie e ai due figli residenti fuori dall’Italia. L'INPS è stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la Corte di giustizia dell'Unione Europea, “uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al titolare di un permesso unico per il fatto che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non nel suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano”.
La disparità di trattamento, si legge nel provvedimento, si riscontra anche quando l'assegno non sia negato in radice, ma ridotto nel suo ammontare, e non può essere giustificata dalle eventuali difficoltà di controllo sulla situazione dei beneficiari per quanto riguarda le condizioni di concessione dell'assegno per il nucleo familiare qualora i familiari non risiedano nel territorio dello Stato membro interessato.
