Il tempo trascorso tra la sottrazione internazionale del minore e la proposizione della domanda rileva indipendentemente dal radicamento del minore nel luogo in cui sia stato condotto per effetto della stessa.
In caso di sottrazione internazionale di minori, il tempo trascorso tra la sottrazione del minore e la proposizione della domanda è rilevante indipendentemente dal fatto che il minore, a seguito dell'illecita sottrazione, si sia radicato nel luogo in cui per effetto di essa sia stato condotto, con il che verrebbe premiata la condotta che gli ordinamenti partecipanti della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 hanno inteso contrastare e reprimere. Solo se l'autorità giudiziaria è adita dopo la scadenza del periodo di un anno, a mente dello stesso art. 12 della citata Convezione, essa deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/12/2022, n. 36150, Quotidiano Giuridico, 2022
