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Niente assegno nonostante dopo la separazione lei perda i privilegi dell’ex benestante

19 gennaio 2023

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La ex non incassa l’assegno soltanto perché dopo la separazione perde una serie di privilegi, fra cui l’uso della casa al mare.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 952/2023 dello scorso 13 gennaio, ha accolto sul punto il ricorso di un avvocato che, dopo aver avuto due figli dalla nuova compagna, chiedeva la revoca del contributo mensile dovuto all'ex.

I giudici di piazza Cavour hanno motivato la decisione spiegando che, poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i redditi adeguati, a cui va rapportato ai sensi dell'art. 156, comma 1, cod. civ. l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea.

Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. Ciò come elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente.

L'errore della Corte territoriale consiste perciò nell'aver fatto riferimento, ai fini della spettanza e della quantificazione dell'assegno, a un concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della concreta fruizione di uno specifico bene (l'appartamento in Sorrento appartenente al marito), come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare li venir meno di una simile disponibilità, omettendo invece di considerare, come una corretta lettura dell'art. 156 cod. civ. imponeva, tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, nei termini appena descritti, al fine di verificare poi la necessità di garantire alla richiedente, ove consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge, la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza.